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Bollino Blu Informazioni generali I principi giuridici e ivalori limite di emissione degli ossidi di azoto

Principi giuridici e valori limite

I principi a tutela dai danni causati sulla salute dal biossido di azoto e dalle polvere sottili sono contenuti nella Direttiva sulla qualità dell´aria 2008/50/EG, emanata nel 2008 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea ed entrata in vigore l’11.06.2008. Tale direttiva ha sostituito nel 11.06.2010 la vecchia direttiva in materia di gestione della qualità dell'aria (Direttiva 96/62/EG emanata dal Consiglio il 27 settembre 1996 sulla valutazione e il controllo della qualità dell’aria).
Il necessario recepimento della direttiva da parte della legislazione tedesca è avvenuto attraverso un adattamento della Legge Federale per il rilevamento delle emissioni e l’emanazione di un nuovo decreto legislativo (39. BimSchV).

Dal 2010 sono pertanto previsti due valori limite per la presenza di NO2 nell’atmosfera:

  • il valore medio annuale non deve superare i 40 μg/m3
  • i valori massimi possono superare i 200 μg/m3 al massimo 18 volte l’anno

Le città che fin dal 2008 sapevano di non riuscire a rispettare suddetti valori avevano la possibilità di richiedere alla Commissione Europea una proroga di 5 anni, che avrebbe quindi spostato nel 2015 il termine di applicazione della direttiva. Tuttavia, la proroga sarebbe stata concessa esclusivamente ai comuni in grado di illustrare in modo chiaro e documentato, sulla base di un programma antinquinamento, le strategie da implementare in futuro per riuscire a rientrare nei suddetti parametri. Più della metà delle richieste di proroga giunte alla Commissione Europea è stata infatti rifiutata proprio perché le autorità non sono state in grado di dimostrare quali provvedimenti avrebbero potuto garantire in futuro il rispetto dei valori limite previsti.
Tuttavia, anche la metà dei comuni/delle città le quali proroghe erano state accettate si ritrovano ora nella stessa situazione di tuttele altre, in quanto il termine di 5 anni è scaduto a dicembre 2015.
Nei confronti di tutti quelli Stati membri che, a partire dal 2016 non fossero in grado di dimostrare l’ottemperanza ai valori limite prefissati, incombono ora procedure d‘infrazione con conseguenti sanzioni.